MATRIMONIO, SEPARAZIONE, DIVORZIO
QUALI DIRITTI E QUALI DOVERI NASCONO DAL MATRIMONIO ?
Dal matrimonio derivano gli l'obblighi reciproci della fedeltà, coabitazione sotto lo stesso tetto, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia. Ciascuno dei coniugi poi ha il diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire la prole tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali dei figli. Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dal matrimonio comporta l'addebito della seprazione con le conseguenze di legge.
COME SONO REGOLATI I RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI ?
I coniugi possono optare fra diversi regimi patrimoniali mediante apposite convenzioni scritte stipulate per atto pubblico oppure con dichiarazione resa in occasione della celebrazione del matrimonio e successiva iscrizione nel Registro di Stato Civile. Per legge viene automaticamente applicato il regime della comunione legale, salvo che i coniugi decidano di comune accordo di optare per il regime della seprazione legale dei beni che mantiene separati i patrimoni del marito e della moglie.
QUANDO SI SCIOGLIE IL MATRIMONIO ?
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio.
COME SI CHIEDE LA SEPARAZIONE ?
La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale. La prima ricorre quando entrambi i coniugi, di comune accordo, chiedono al Tribunale del luogo di residenza la pronuncia della separazione, indicando i motivi e le condizioni economiche della stessa nonchè quelle riguardanti la casa familiare e l'affidamento dei figli. Attualmente è possibile procedere alla separazione consensuale anche mediante la c.d. negoziazione legale assistita sotto la supervisione di un avvocato esercitante. La seconda presuppone invece che non ci sia accordo fra i coniugi con la conseguenza dell'avvio di un procedimento giudiziale dinanzi al Tribunale competente che è quello del luogo di residenza del coniuge contro cui è proposta la domanda giudiziale di separazione.
PERCHE' SI PROCEDE POI AL DIVORZIO ?
Il divorzio ha l'effetto di far tornare i coniugi in uno stato libero tale da permettere loro di contrarre un nuovo matrimonio civile. Infatti, se dopo tre anni di separazione i coniugi non si sono riconciliati, il Tribunale, su richiesta di uno od entrambi i coniugi separati, dopo un tentativo estremo di conciliazione, pronunzia la sentenza di divorzio che scioglie definitivamente i rapporti fra i coniugi separati, con il limite tuttavia che anche dopo il divorzio i coniugi sono tenuti all'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.
COME PUO' IL CONIUGE TUTELARSI SE L'ALTRO CONIUGE NON PROVVEDE AL VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO EVENTUALMENTE DISPOSTO DAL GIUDICE DOPO LA SEPARAZIONE OD IL DIVORZIO ?
La legge considera tale condotta alla stregua del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art. 570 cod. penale ) ed, in tal senso, avviato il processo penale è possibile costituirsi parte civile ai fini del risarcimento del danno, ma il coniuge può anche rivalersi mediante la richiesta di sequestro dei beni del coniuge inadempiente.
RESPONSABILITA' CIVILE E RISARCIMENTO DEL DANNO
QUANDO SI CONFIGURA IL RISARCIMENTO E COSA COMPRENDE ?
Ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. " qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il danno a risarcire il danno ". Il risarcimento può avvenire in forma specifica ( ricostituzione in natura del bene o patrimonio danneggiato. Es : obbligo di riacquistare una cosa distrutta ) ovvero per equivalente ( che comprende sia c.d. il danno emergente = perdita subìta che il c.d. lucro cessante = mancato guadagno ). Tuttavia, nel caso che l'illecito abbia leso l'integrità psico-fisica di un individuo ( es : incidente automobilistico in cui il conducente sia stato ferito ) dovrà essere risarcito anche il c.d. danno biologico.
COS'E' IL DANNO BIOLOGICO ?
Il danno biologico è definito in giurisprudenza come la menomazione psicofisica subìta dall'individuo in caso di lesione del diritto alla salute. Rientrano nella nozione sia le lesioni che determinano postumi permanenti ( es : paralisi di un arto ) sia quelle che determinano soltanto un perido id malattia ed eventualmente di riabilitazione psicofisica.
CHI RISPONDE DEL DANNO CAGIONATO ALLA SALUTE DAI RICOVERATI IN UNA STRUTTURA OSPEDALIERA ?
La responsabilità ricade in primo luogo sulla struttura ospedaliera tenuta per legge e/o per contratto a prestare all'assistito un'idonea assistenza sanitaria e ne risponde poi anche il medico cui è imputabile la cattiva cura. Al riguardo si rilevi, tuttavia, come la questione della natura giuridica della responsabilità del medico dipendente assuma un rinnovato interesse pratico, sul piano probatorio, alla luce della rilettura delle regole di distribuzione dell’onere della prova dell’inadempimento contrattuale effettuata delle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2001. In applicazione del principio stabilito in tale pronuncia, infatti, la qualificazione come contrattuale della responsabilità del medico dipendente comporta che il paziente che agisce in giudizio nei confronti del professionista, lamentandosi dell’ inesatto adempimento della prestazione sanitaria, sia esonerato dall’onere di dimostrare l’errore diagnostico o terapeutico. Grava infatti sul debitore la prova che la propria prestazione professionale sia sta eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile.
LOCAZIONE DELL'IMMOBILE : casi specifici
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL LOCATORE ?
Il locatore deve : consegnare il bene locato al conduttore in buono stato di manutenzione, mantenerlo in stato di servire all'uso convenuto in contratto, garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
CONDOMINIO E TUTELA DELLA PROPRIETA'
QUALI DIRITTI HANNO I CONDOMINI SULLE AREE CONDOMINIALI ?
Tutti i Condomini sono proprietari delle aree condominiali in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di cui sono proprietari secondo la c.d. Tabella millesimale, prospetto allegarto al Regolamento di Condominio, che definisce in maniera oggettiva per millesimi il valore delle singole unità immobiliari componenti il Condominio. Il diritto di comproprietà di ciascun Condomino comprende il diritto di usare e di godere delle parti comuni nel rispetto della destinazione di uso.
QUALI SONO LE MAGGIORANZE PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI NEL CONDOMINIO ?
La legge 11.12.2012 n° 220 in materia di Condominio, sulla scia di alcuni orientamenti consolidati negli ultimi anni dalla giurisprudenza, ha introdotto rilevanti innovazioni normative riguardanti specialmente la figura dell'amministratore. In particolare, in ordine alle maggioranze, perché l’assemblea sia valida in seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3 degli aventi diritto che rappresentino almeno 1/3 dei millesimi dell’edificio. Per l’ordinaria amministrazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea a patto che possiedano almeno 1/3 dei millesimi. Per le delibere fuori l’ordinaria amministrazione, come la nomina, revoca o riconferma dell’amministratore, l’approvazione del regolamento condominiale, il via libera a riparazioni straordinarie di notevole entità, è necessario il raggiungimento della maggioranza degli intervenuti in assemblea che possiedano almeno la metà del valore dell’edificio. Rispetto al passato lo stesso quorum è applicato anche alle delibere per le cosiddette “innovazioni agevolate”, opere con un marcato contenuto sociale: le migliorie per la sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il contenimento dei consumi energetici e l’uso di fonti di energia rinnovabile, la costruzione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo o al piano terra, l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione televisiva e di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, l’installazione di impianti di video-sorveglianza sulle parti comuni.Del tutto nuova è la maggioranza prevista per la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni: il quorum prevede un numero di voti pari ai 4/5 dei condomini più i 4/5 del valore dell’edificio (800/1.000).